La Corte di Giustizia dell’Unione Europea convalida il divieto italiano di coltivazione del mais Ogm

La Corte di giustizia dell’Unione Europea conferma il divieto di coltivazione di mais geneticamente modificato in Italia, senza necessità di giustificazione da parte degli Stati membri.

La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha confermato, il 15 gennaio 2025, la legittimità del divieto di coltivazione di mais geneticamente modificato in Italia. Questa decisione stabilisce che gli Stati membri hanno la facoltà di vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (Ogm) senza necessità di fornire una motivazione, a condizione che il titolare dell’autorizzazione non si opponga a tale divieto.

La sentenza è il risultato del ricorso presentato da un agricoltore italiano, il quale era stato sanzionato per aver coltivato mais Ogm. La Corte ha ritenuto valida la procedura che consente agli Stati membri di richiedere alla Commissione Europea una limitazione geografica dell’autorizzazione per la coltivazione di Ogm, senza dover giustificare la richiesta.

L’agricoltore, che ha portato il caso a Lussemburgo, si è visto infliggere una sanzione di 50.000 euro e ha dovuto distruggere le piante coltivate. La Corte ha sottolineato che il divieto di coltivazione del mais MON 810 in Italia è stato adottato seguendo una procedura stabilita dal diritto dell’Unione nel 2015, che consente agli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di Ogm sul proprio territorio.

Procedura di richiesta di divieto di coltivazione

La procedura prevede che, quando uno Stato membro richiede la modifica dell’ambito geografico dell’autorizzazione alla coltivazione di un Ogm senza fornire una giustificazione specifica, e il titolare dell’autorizzazione non presenta opposizione entro 30 giorni, la Commissione Europea approva la modifica, rendendola immediatamente applicabile.

I giudici di Lussemburgo hanno evidenziato che il legislatore dell’Unione ha un ampio margine di discrezionalità in settori che richiedono valutazioni complesse e che hanno impatti politici, economici e sociali, come la coltivazione di Ogm. In questo contesto, la possibilità per gli Stati membri di ottenere un divieto di coltivazione di Ogm senza una giustificazione specifica, se il titolare dell’autorizzazione non si oppone, è conforme al diritto dell’Unione.

Principio di proporzionalità e libertà di circolazione

La Corte ha chiarito che il divieto non infrange il principio di proporzionalità e non crea discriminazioni tra agricoltori di diversi Stati membri. Inoltre, è stato escluso che il divieto di coltivazione di un Ogm violi la libera circolazione delle merci, in quanto non ostacola l’importazione o la commercializzazione di prodotti contenenti tale Ogm.

Infine, i giudici hanno specificato che l’obbligo di fornire una motivazione per la limitazione o il divieto di coltivazione di un Ogm si applica solo nel caso in cui il titolare dell’autorizzazione si opponga. In assenza di opposizione, non sussiste l’obbligo di giustificazione e non si verifica alcuna ingerenza nella libertà d’impresa.