La Corte di Giustizia dell’Unione Europea stabilisce il divieto di ‘gin analcolico’

La Corte di giustizia dell’Unione europea vieta l’uso del nome “gin” per bevande analcoliche, tutelando le denominazioni di origine e la lotta alla concorrenza sleale.

Una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, emessa giovedì 20 marzo 2025, ha stabilito che una bevanda analcolica non può essere commercializzata con il nome di “gin”. La causa, identificata come C-563/24, ha visto contrapposte un’associazione tedesca per la lotta alla concorrenza sleale e la società PB Vi Goods, produttrice di un prodotto denominato “Virgin Gin Alkoholfrei”.

Chiarimenti sulla denominazione

I giudici di Lussemburgo hanno chiarito che la denominazione “gin” è riservata esclusivamente a una bevanda alcolica che deve essere ottenuta attraverso l’aromatizzazione di alcol etilico di origine agricola con bacche di ginepro, con un contenuto alcolico minimo del 37,5%. La Corte ha sottolineato che la semplice presentazione del prodotto come “analcolico” non è sufficiente per superare i requisiti legali stabiliti per l’uso di tale denominazione.

Libertà d’impresa e denominazione protetta

Il verdetto ha anche affermato che il divieto di utilizzare il termine “gin” non costituisce una violazione della libertà d’impresa, come garantito dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Infatti, il provvedimento non impedisce la vendita della bevanda in questione, ma limita esclusivamente l’uso di una denominazione che è legalmente protetta.

Importanza della decisione

La decisione della Corte di giustizia rappresenta un importante passo nella tutela delle denominazioni di origine e nella lotta contro la concorrenza sleale, ponendo l’accento sull’importanza di rispettare le norme che regolano la produzione e la commercializzazione di bevande alcoliche in Europa.